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lunedì, 31 dicembre 2018

La persona con diabete deve controllare e gestire la propria salute con una precisa regolarità. La Legge 104/1992 consente alle persone con diabete di poter usufruire di alcuni benefici, come i permessi lavorativi, le agevolazioni per i familiari che assistono la persona diabetica e la ricezione dell’assegno mensile di invalidità.

A chi spetta l’invalidità e come averla

I diabetici hanno diritto ai benefici della Legge 104/1992 se lo stato di invalidità è superiore al 41%. Questo viene però concesso solo dopo accertamento dell’effettivo stato di invalidità e a completa discrezione della Commissione Medica esaminante.

La percentuale di invalidità per le persone con diabete è stabilita in base al grado di gravità della patologia e alla presenza di complicanze, come riportato nella tabella.

Codice Fascia Min Max
9309 Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III) 41% 50%
9310 Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (Classe III) 51% 60%
9311 Diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (Classe IV) 91% 100%

È possibile effettuare la richiesta per l’invalidità dopo la diagnosi di diabete. Bisogna rivolgersi al medico curante e farsi rilasciare il certificato che attesta il diabete. Poi sarà necessario inviare il certificato per via telematica all’INPS di competenza. Una volta che l’INPS ha acquisito tale certificato si può procedere con l’invio telematico della domanda per l’invalidità, comprensiva dello stesso certificato e delle informazioni richieste. L’invio può essere fatto direttamente dall’interessato, dal suo rappresentante legale o da CAAF e patronati. La domanda entra nel sistema dell’INPS, che convoca in seguito il richiedente per una visita medica. La Commissione svolge l’esame medico e invia poi un verbale che concede o meno il riconoscimento dell’invalidità. Il richiedente può anche contestare l’esito del verbale e fare ricorso entro 6 mesi dalla notifica.

Fonte: il24.it