Chi deve pagare il canone Rai nella bolletta della luce e chi non lo deve pagare? Semplice: la risposta è data solo dalla residenza. Il contribuente che abbia attivato un contratto di fornitura elettrica in un immobile nel quale sia residente riceverà l’addebito dell’abbonamento TV con la fattura della luce. Chi, invece, non ha la residenza in tale immobile non subirà alcun addebito con la bolletta. Se quest’ultimo, tuttavia, detiene comunque un televisore dovrà ugualmente pagare, ma con il tradizionale bollettino postale o con le diverse modalità che stabilirà il Ministero dello Sviluppo Economico nel decreto attuativo in corso di definizione.
Il Mise, intanto, ribadisce che il canone Rai sarà addebitato solo ed esclusivamente sulle utenze residenziali, quindi solo sulle “prime case”. L’informazione è già a disposizione delle compagnie elettriche e già indicata nella bolletta.
Di conseguenza, l’inquilino che abbia la residenza nell’immobile locato e abbia intestato anche il contratto della luce, riceverà il canone Rai con le bollette; se, invece, il contratto della luce è intestato al padrone di casa, ma quest’ultimo ha la residenza in un altro immobile (così come è giusto che sia), la bolletta non conterrà l’aggravio dell’imposta sulla tv. Tuttavia il locatore pagherà con l’eventuale contratto della luce relativa all’altro immobile ove abbia la residenza; il conduttore dovrà versare il canone Rai con il bollettino postale o con le diverse modalità che stabilirà il Ministero.
Il contribuente con più di una utenza elettrica intestata a sè pagherà solo per l’abitazione nella quale è residente.
Nel caso di coniugi con due residenze diverse, con una utenza elettrica di tipo “residenziale” nelle due case, ciascuno dei due dovrà pagare un autonomo canone Rai con il contratto della luce dell’immobile della rispettiva residenza. Se, invece, i due coniugi sono intestatari di due abitazioni differenti, ma la residenza resta unica, l’imposta sulla Tv dovrà essere pagata una sola volta per nucleo familiare.
Il pagamento del canone dovrà avvenire in dieci rate mensili, che si intendono scadute il primo giorno di ciascun mese da gennaio a ottobre. Solo per il 2016, l’addebito parte da luglio.
Il decreto attuativo delle nuove disposizioni dovrebbe chiarire come avviene la fatturazione per l’utente che cambia gestore in corso d’anno, o per chi attiva una fornitura nel mese di novembre o dicembre. In quest’ultimo caso, la soluzione allo studio è l’addebito da gennaio. In pratica, per un utente che attiva una fornitura di energia a novembre o dicembre, poi, il pagamento del canone scatterà da gennaio. Chi, invece, attiverà un contratto della luce in corso di anno, comunque scatteranno gli addebiti del canone Rai, pro quota.
Un problema potrebbe porsi per gli intestatari di contratti di fornitura con tariffa «D3» (per abitazioni di residenza con impegno di potenza superiore a 3 kW e per quelle non di residenza), se l’utente non ha dichiarato la residenza: l’agenzia delle Entrate ha già identificato chi si trova in questa situazione e trasmetterà gli identificativi all’Acquirente unico, che li comunicherà poi alle compagnie elettriche.
L’obiettivo principale da raggiungere, per evitare errori e duplicazioni nel versamento del canone Rai, è lo scambio di informazioni tra le imprese elettriche, i Comuni e l’agenzia delle Entrate, per avere elenchi aggiornati di tutti coloro che devono ricevere l’addebito del canone in bolletta e di coloro che invece non dovranno averlo, perché esenti o perché titolari di una utenza elettrica per la seconda casa, o perché non hanno la Tv nel 2016 e lo hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate.
La morosità sul canone
Nel caso di pagamento parziale della fattura, le imprese elettriche darebbero priorità alla compensazione degli importi relativi alla fornitura di energia e di quelli dovuti come interessi, piuttosto che al canone. Se la fattura è da 120 euro, di cui 100 euro di consumi e 20 euro di canone e il cliente paga 110 euro, 100 euro andrebbero a cporire la quota energia e 10 la quota canone. Va chiarito se in caso di pagamento ritardato della bolletta, gli interssi di mora si applichino anche al canone.
Fonte: La legge per tutti