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Lavoro

Avvocati pubblicato il decreto! Ecco le nuove 6 condizioni per restare nell’albo

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188  adriana costanzo condividi 

 



Il modo dell’avvocatura è in questo periodo interessato da importanti cambiamenti. Dopo 4 anni dalla L. n.247 sulla riforma della professione di avvocato infatti stanno per essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale sia i regolamenti sulla pratica forense, sia i 2 decreti del Ministero della Giustizia che disciplinano anche l’esame di Stato. Intanto il  D.M. n.23 /2016, pubblicato in G. U. il 1° marzo ha individuato le 19 categorie di professionisti che possono partecipare alle associazioni degli avvocati. Tali liberi professionisti non devono essere iscritti nell’albo ma devono appartenere ad ordini e collegi professionali. E’ possibile quindi costituire più associazioni multidisciplinari per fornire ai clienti più prestazioni. In commissione Industria al Senato intanto si sta discutendo del tema dell’esercizio della professione forense in forma societaria, che confluirà poi nel Ddl concorrenza. Esso mira a cancellare il limite della partecipazione dell’avvocato ad una sola associazione. Un’altra novità riguarda poi il fatto che i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Inoltre almeno 2/3 del diritto di voto e del capitale sociale dovrà essere detenuto da legali iscritti in albi. 

Decreto sull’esercizio della professione forense

Fra i provvedimenti in dirittura d’arrivo c’è anche il decreto che fissa i requisiti per un esercizio continuativo, prevalente ed effettivo della professione forense. Nello specifico sono 6 le condizioni per la permanenza nell’albo degli avvocati:

  • trattazione di 5 ‘affari’ ovvero incarichi giudiziali e stragiudiziali, come consulenze e pareri. Essi possono essere assegnati anche da un altro avvocato
  • bisogna possedere una partita Iva (anche attraverso una società/associazione),
  • bisogna possedere uno studio e un’utenza telefonica
  • avere un indirizzo Pec
  • occorre rispettare l’obbligo di aggiornamento professionale
  • aver stipulato una polizza assicurativa. Tale requisito è operativo dopo il varo del decreto che fissa massimali e condizioni  

I rispettivi consigli degli ordini di appartenenza procedono alla verifica dei requisiti ogni3 anni tranne che per gli iscritti all’albo da meno di 5 anni. In caso di accertamento della mancanza di tali requisiti il COA dispone la cancellazione dall’albo. Il legale cancellato non può chiedere di essere iscritto prima che siano trascorsi 12 mesi da quando la delibera di cancellazione è diventata esecutiva.

Come cambia l’esame di Stato per l’abilitazione?

Il Ministro della Giustizia ha firmato il decreto sull’esame di Stato per abilitarsi alla professione di avvocato. Il decreto cambia innanzitutto le prove scritte, poiché è prevista l’intensificazione dei controlli preliminari. Non sono più ammessi codici esplicati. Circa 2 ore prima o 1 ora prima l’inizio della prova scritta le tracce dei parerie degli atti verranno trasmesse via PEC dal Ministero della Giustizia esclusivamente al Presidente della Commissione distrettuale. La segretezza dei pareri e degli atti sarà garantita da un sistema di crittografia. Un’altra principale novità riguarda anche l’esame orale: il Ministero della Giustizia istituirà un maxi database (che sarà realizzato entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto).Tale nuova procedura prevede che le varie sedi delle Corti d’Appello dovranno estrarre i quesiti da sottoporre a ciascun candidato dal server centrale del Ministero della Giustizia. Il regolamento sul tirocinio e praticantato prevede invece che il tirocinio pratico continuerà ad essere svolto presso avvocati, avvocatura della Stato, un ente pubblico e gli uffici giudiziari. La pratica presso gli uffici giudiziari però non può essere svolta per più di 12 mesi e deve essere completata svolgendo i restanti 6 mesi presso un avvocato. Previsto anche unrimborso spese ed un’indennità dopo 6 mesi. Il tirocinio teorico consisterà invece nella frequenza obbligatoria per 18 mesi di corsi di formazione.