Cosa rischia chi paga l’affitto di casa in “nero”? Se l’affitto non è registrato le sanzioni di carattere tributario vanno a finire solo in capo al proprietario dell’appartamento, non all’inquilino. A ricordarlo è il portale di informazione giuridica laleggepertutti.it. L’Agenzia delle Entrate può infatti chiedere esclusivamente il pagamento dell’imposta di registro al conduttore. Le nuove normative stabiliscono inoltre che a dover registrare l’affitto sia solo il locatore, ma il fisco può imporre tale versamento invia subordinata anche all’affittuario.
Per quanto riguarda l’evasione fiscale, le sanzioni interessano solo il padre di casa e vanno dal 240% al 480% dell’imposta evasa, oltre interessi. Il proprietario può tutelarsi entro il primo anno con il “ravvedimento operoso”: se questo avviene entro 90 giorni il locatore subisce una sanzione ridotta del 12% dell’imposta di registro dovuta. Invece, dal 91° giorno fino a un anno, la sanzione ridotta ammonta al 15%. Se si supera l’anno la sanzione è pari al 120% dell’imposta dovuta.
Il portale laleggepertutti.it, citando la sentenza della Cassazione n.20395/16 dell’11 ottobre 2016, precisa inoltre che il proprietario dell’appartamento deve restituire al conduttore la parte di affitto che era stata concordata verbalmente con lui e gli era stata da lui pagata in nero. Il locatore che non abbia indicato nel contratto regolarmente registrato tutto il canone, non potrà ottenere un decreto ingiuntivo dal tribunale o un’ordinanza di sfratto per le somme celate al fisco. Al contrario, è l’inquilino che può pretendere la restituzione delle somme pagate ‘sottobanco’. E può farlo fino a sei mesi dopo la riconsegna dell’immobile.
Fonte: laleggepertutti.it
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